Condanna in solido con l'Ente di appartenenza
Verso pagamento del premio convenuto,gli Assicuratori, fino a concorrenza del Massimale di euro 2.000.000, indennizzano le somme che l’Assicurato è tenuto a pagare in conseguenza di procedimenti esecutivi (decreto ingiuntivo, precetto, pignoramento, espropriazione) subiti direttamente dall’Assicurato in seguito ad una decisione giudiziaria (condanna, ordine, ingiunzione) con la quale l’Azienda Sanitaria e/o Socio Sanitaria di appartenenza e/o la Compagnia di Assicurazioni dell’Azienda Sanitaria e/o Socio Sanitaria di appartenenza e lo stesso Assicurato siano stati condannati o ingiunti, in solido tra loro, al pagamento di somme a terzi soggetti.
Il sinistro si verifica, ed è indennizzabile a termini della presente polizza, solo qualora l’Azienda Sanitaria e/o Socio Sanitaria di appartenenza e/o la Compagnia di Assicurazioni dell’Azienda Sanitaria e/o Socio Sanitaria di appartenenza non abbiano provveduto al pagamento di quanto dovuto, e che il procedimento esecutivo sia stato avviato anche nei confronti dell’Assicurato obbligato in solido.
Perchè sottoscrivere questa assicurazione ?
IRRETROATTIVITA' LEGGE 24/2017 GELLI-BIANCO
LE SENTENZE CHA FANNO GIURISPRUDENZA EMESSE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE
1 APRILE 2017 DELLA LEGGE 24/2017 (GELLI-BIANCO)
La legge Gelli oltre che in difetto dei decreti attuativi sulle assicurazioni lo è anche negli effetti temporali della stessa.Forse il legislatore ha omesso di affrontare la questione per evitare confiltti di costituzionalità su effetti retro attivi della legge.
I Tribunali Civili hanno emesso sentenze con interpretazioni spesso opposte. Alcuni esempi sono Tribunale di Avellino sentenza n. 1806 del 2017 per cui la legge è irretroattiva e Tribunale di Bergamo sentenza 26 marzo 2019 secondo la quale la leggge è irretroattiva relativamente ai rapporti già esauriti al momento dell’entrata in vigore della legge, ma anche ai rapporti giuridici sorti prima dell’entrata in vigore della legge ed ancora non esauritisi, ma è retro attiva invece e potrebbe applicarsi agli status, ai fatti e alle situazioni esistenti o sopravvenute rispetto alla data di entrata in vigore della legge stessa, ma conseguenti ad un fatto passato.
Vi sono poi due sentenze della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale dela Regione Lombardia e della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regio Calabria dichiarano inapplicabile la retro attività della legge Gelli 24/2017.
Portiamo in evdienza le due sentenze su Appelli presentati e dichiarati inamissibili dai Collegi della Corte dei Conti Lombarda e Calabra.
REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 35/2018 SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA il Tribunale adito aveva accolto le domande attoree … e aveva condannato l’azienda al pagamento in favore del sig. T. della somma di euro 2.750.227,56 oltre interessi e spese legali, definiva la vertenza in via transattiva … e liquidava, pertanto, per il risarcimento dei danni … l’importo complessivamente pari a euro 2.231.803,40 …”Inoltre, il Collegio non ritiene accoglibile la specifica istanza rivolta dalla difesa dello R. S. con riguardo all’applicazione retroattiva al caso in esame di quanto disposto dall’art. 13 della legge n. 24/2017, da cui discenderebbe la declaratoria di inammissibilità dell’azione erariale. Ciò in quanto è da escludersi l’applicabilità con effetti retroattivi della richiamata disposizione. Detta inapplicabilità è dettata da ragioni formali, in assenza di una espressa previsione di efficacia retroattiva della norma, e da ragioni sostanziali, in quanto ne deriverebbe una ingiustificata sterilizzazione di tutte le azioni risarcitorie in cui le Aziende Ospedaliere non abbiano seguito, in assoluta buona fede, una procedura all’epoca non prevista e non richiesta né da previsioni di legge né tantomeno regolamentari (cfr. in proposito sentenze di questa Sezione n. 191/2017 e 196/2017). Le medesime considerazioni valgono, naturalmente, anche per quanto riguarda l’invocata applicabilità al caso di specie dell’art. 9, comma 5, sempre della legge n. 24/2017, avanzata dalla difesa del A. B., considerato anche che, in mancanza, come detto, di una espressa previsione di efficacia retroattiva della norma, verrebbe ingiustificatamente compressa a priori l’aspettativa risarcitoria dell’Azienda Ospedaliera riferita all’epoca del subìto nocumento e delle azioni conseguentemente intraprese.
LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
In via preliminare, il procuratore ha eccepito l’inammissibilità dell’azione, deducendo che il convenuto non sarebbe stato informato in alcun modo della vertenza e degli accordi raggiunti in via transattiva, in violazione dell’art. 13 della legge n. 24 del 2017; in tal modo, non sarebbe stato messo nelle condizioni di controdedurre alle conclusioni espresse dai consulenti della compagnia assicurativa e dell’azienda ospedaliera, soggetti giuridici che avevano tutto l’interesse a difendersi attribuendo la responsabilità al convenuto (e, nel caso, dell’assicurazione, a definire la vertenza entro i limiti della franchigia, che poi per effetto dell’azione di rivalsa sarebbe andata a gravare sul dott. M.). L’eccezione è infondata, trattandosi di una normativa inapplicabile ai fatti antecedenti alla sua entrata in vigore, come confermato dalla giurisprudenza consolidata della Corte dei conti, sia perché l’irretroattività non è prevista da alcuna norma, sia in quanto “ne deriverebbe una ingiustificata sterilizzazione di tutte le azioni risarcitorie in cui le aziende ospedaliere non abbiano seguito, in assoluta buona fede, una procedura all’epoca non prevista e non richiesta né da previsioni di legge né tantomeno regolamentari” (Sez. I App., sent. n. 114 del 27 maggio 2019; e. Nel merito, la domanda è fondata.
Entrambi gli appelli vertevano sulla mancata comunicazione ai convenuti secondo quanto quanto previsto all'art. 13 della legge 24/2014. Obbligo di comunicare da parte dell'Ente entro ( nella legge erano 10 giorni) 45 giorni all'esercente la professione sanitaria l’instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato. Nel caso Lombardo anche la richiesta di applicazione dell’art. 9, comma 5 relativo alla massima rivalsa esercitabile del triplo della RAL (retribuzione annua Lorda).
Entrambi sono stati respinti dalle Corte dei Conti che hanno dichiarato la irretroattività delle legge 24/2017 (Gelli).
Le implicazioni di Tali sentenze sulle Polizze Assicurative:
La irretroatività per fatti antecedenti alla entrata in vigore della legge è già noti giuridicamente ( avvisi di garanzia, processi ecc) non assume valore assicurativo in quanto fatti coperti dall'assicurazione in vigore al momento delle denuncie sinistri e non assicurabili in quanto fatti noti.
Per i fatti non noti accaduti prima della entrata in vigore della legge ma denunciati dopo l'entrata in vigore della legge dipende a quale degli orientamenti di giurisprudenza si attiene l'organo di giustizia di competenza.
Gli elementi della legge che vanno presi in considerazione come mutabili in funzione dell'orientamento giurisprudenzionale dell'organo di Giustizia di Competenza sono :
1) Il Massimale; ( 3 Volte la RAL o Libero)
2) Il tipo di responsabilità in capo all'esercente la professionale sanitaria. ( Contrattuale da "contatto sociale" o Extracontratuale)
Le soluzioni a disposizione per chi desidera trasferire completamente il rischio in capo all'assicurazione sono :
1) Scegliere un massimale adeguato alla propria categoria di rischio;
2) Sottoscrivere una Polizza oltre che per la RC Colpa Grave anche per la Condanna in solido con L'Ente.